Scrivi per cercare

Riflessioni Ultim'ora

Duplice licenziamento: la Corte Suprema ridefinisce i limiti giuridici. L’analisi dell’avv. Parigi (Hogan Lovells Italia)

Flavio Parigi

A cura di Flavio Parigi (Associate del team Employment di Hogan Lovells Italia)

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 23 gennaio 2024 n. 2274, ha ribadito l’orientamento secondo cui il datore di lavoro – anche dopo aver intimato un primo licenziamento – può adottare nei confronti del medesimo dipendente un secondo licenziamento purché fondato su ragioni e/o motivi diversi da quelli posti a fondamento del primo recesso.

Nella vicenda giudiziaria in questione, il datore di lavoro (ente pubblico) aveva licenziato disciplinarmente un proprio dipendente per aver reso una indebita consulenza ad una società i cui soci erano indagati per bancarotta fraudolenta. Successivamente, all’esito di altro procedimento disciplinare, il datore di lavoro aveva intimato un secondo licenziamento basato su comportamenti tenuti in favore di alcuni membri della famiglia dei soggetti beneficiari della consulenza oggetto del primo licenziamento.

La Suprema Corte, nel ribadire la legittimità sostanziale di un secondo licenziamento in pendenza di un primo recesso (e del relativo accertamento giudiziale di validità/legittimità) – ha, da un lato, ribadito che il secondo licenziamento, fondato su ragioni diverse dal primo, resta “autonomo e distinto rispetto al primo” e, quindi, – in astratto – entrambi gli atti di recesso sono potenzialmente idonei a determinare la cessazione del rapporto.

Dall’altro lato, ha precisato che, “sul piano del diritto sostanziale”, il secondo licenziamento nasce “destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato”, con la conseguenza che “la definizione stabile dell’assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull’assetto del primo licenziamento”.

In tale contesto, quindi, la Suprema Corte afferma l’importante principio che, a fronte dell’“autonomia” tra i due licenziamenti, il giudice chiamato a pronunciarsi sul secondo licenziamento deve pronunciarsi sulla validità/legittimità di detto licenziamento, salvo che – nelle more – il giudizio sul primo licenziamento sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

Ciò perché, osserva la Suprema Corte, “il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell’impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace”; onde, “l’inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento”.

Le considerazioni svolte nella pronuncia in esame sembrano, però, non considerare che, soprattutto ove il secondo licenziamento sia stato intimato condizionatamente alla invalidità del primo, il giudizio sul secondo licenziamento potrebbe dover essere sospeso – ex art. 295 Cod. Proc. Civ. e comunque del principio di economia processuale – in attesa della definizione di quello avente ad oggetto il primo licenziamento; invero, l’accertamento della validità/legittimità del primo licenziamento renderebbe definitivamente inefficace il secondo recesso, con la conseguenza che ogni pronuncia nelle more intervenuta rispetto al medesimo risulterebbe inutiliter data.

Per completezza, si ricorda che gli Ermellini, già in passato, hanno ritenuto applicabile il suddetto principio relativo al duplice licenziamento non soltanto all’ipotesi di duplice licenziamento per giusta causa, ma anche rispetto a un licenziamento collettivo seguito da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass., 9 giugno 2015, n. 11910).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *