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Riflessioni

Capital add-onn e Reg. Ivass, il punto di Carbonetti e Associati

A cura degli avvocati David Straulino e Marco Coluzzi, Partner e Associate di Carbonetti e Associati

Il 24 marzo u.s. IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 2/2021 recante le disposizioni in materia di maggiorazione del capitale (c.d. “capital add-on”).

Si tratta di un provvedimento con il quale l’Istituto si accinge a disciplinare, ora per la prima volta, le modalità operative ed i criteri di calcolo per l’emissione di ordini di maggiorazione di capitale in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 47-sexies (relativamente alle imprese di assicurazione) e 216-septies (relativamente al gruppo assicurativo) del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Sotto tale profilo, si ricorda che l’articolo 37 della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) prevede che l’Autorità di vigilanza possa, all’esito della procedura di controllo prudenziale, richiedere alle imprese di assicurazione maggiorazioni di capitale al ricorrere di specifiche circostanze individuate dallo stesso articolo 37, ossia nei casi di: 

  • scostamento significativo “per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità”; 
  • scostamento significativo “per quanto riguarda la governance”; 
  • scostamento significativo “per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie”.

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato si innesta così l’articolo 47-sexies del CAP che, nel recepire la previsione di cui all’articolo 37 della Direttiva Solvency II, rimette alla disciplina attuativa di competenza dell’Istituto la determinazione delle previsioni applicative per l’adozione delle maggiorazioni di capitale (cfr. articolo 37, comma 9, CAP).

Al riguardo, è opportuno tenere in considerazione che l’art. 37 della Direttiva Solvency II è stato recepito nel CAP nel 2015 con il D.Lgs. n. 74/2015 (che ha introdotto l’art. 47-sexies) e la relativa potestà regolamentare non è mai stata esercitata da IVASS, sino ad oggi.

Sotto tale profilo, il fatto che IVASS provveda ad esercitare la propria potestà regolamentare in questo delicato momento storico non è – ad avviso di chi scrive – casuale.

Invero, nell’ultimo anno, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i solvency ratio delle imprese di assicurazione sono stati caratterizzati da volatilità assai elevata, causata anche dell’andamento negativo delle principali variabili finanziarie.

In tale contesto l’Autorità, pur nella ovvia consapevolezza che un ordine di capital add-on costituisce “una misura eccezionale e di ultima istanza che viene adottata nei confronti dell’impresa nei casi in cui altre misure di vigilanza risultino inefficaci o non idonee a sanare le carenze riscontrate in un congruo periodo di tempo” (art. 4, comma 3 dello schema di Regolamento), è probabile che possa ricorrevi con maggiore frequenza (sempre che ne sussistano le condizioni). 

Orbene, il Regolamento posto in consultazione è volto a garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni dell’Istituto, prevedendo una formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di capital add-on ed individuando specifici obblighi di motivazione in capo all’Istituto, sia nella fase di avvio del procedimento sia in quella successiva di imposizione della misura (cfr. artt. 12 e 13).

Ed invero l’art. 4 del Regolamento in consultazione include tra gli “obiettivi della maggiorazione di capitale”, non solo la necessaria rispondenza tra requisito di capitale e profilo di rischio dell’impresa, ma anche la necessità di conseguire la “parità di trattamento tra le imprese”.

Premesso quanto sopra (e tralasciando i criteri valutativi tecnici per quanto concerne la valutazione nelle ipotesi di “scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità” e di “scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie”), giova soffermarsi brevemente sulla fattispecie di “scostamento significativo per quanto riguarda la governance”.

Sotto tale profilo, vero è che il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 contiene l’indicazione (cfr. art. 277) dei fattori dei quali tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente capital add-on nell’ipotesi anzidetta, ma gli stessi criteri – come rilevato pure nella relazione di presentazione allo schema di Regolamento in questione – non sono esaustivi e sono suscettibili di ulteriore declinazione.

Ciò posto, viene chiarito anzitutto (cfr. art. 7) che l’ipotesi di “scostamento significativo per quanto riguarda la governance”: (i) consiste nella verifica dell’esistenza di una significativa deviazione dagli standarddi governance stabiliti dal Titolo III, Capo I, Sez. II, articoli da 30 a 35-ter del CAP e dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 nonché dalla pertinente normativa secondaria emanata dall’IVASS in materia di sana e prudente gestione dell’impresa; e (ii) implica che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione di capitale, l’IVASS tenga conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi.

Relativamente ai criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale si individuano due metodologie alternative tra loro (cfr. art. 11): (i) qualora la perdita finanziaria dell’impresa sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita; e (ii) qualora la perdita finanziaria dell’impresa non sia quantificabile, la maggiorazione di capitale è determinata dall’IVASS in conformità al livello di gravità delle carenze deficitarie riscontrate in materia di governance.

In definitiva, l’intervento in questione – certamente opportuno – consentirà ad IVASS di effettuare le proprie valutazioni (finalizzate all’imposizione di misure di capital add-on) in maniera proporzionale alle carenze effettivamente riscontrate e di porre in essere approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe (al fine di assicurare il rispetto del principio del level playing field).

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