Scrivi per cercare

Ultim'ora

AMTF vince al Consiglio di Stato per Palmenergy

Tommaso Ferrario

AMTF Avvocaticon un team composto dal partner Tommaso Ferrario e dall’associate Alessandro Vazzola, ha assistito con successo dinanzi al Consiglio di Stato la società Palmenergy, attiva nel settore della produzione di energia elettrica.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 luglio, ha infatti accolto il ricorso in appello presentato dalla società nei confronti della sentenza con cui il TAR del Lazio aveva confermato la legittimità del provvedimento di decadenza dal registro GSE per gli impianti minieolici della ricorrente, con conseguente diniego di ammissione alle tariffe incentivanti. Il provvedimento era motivato sulla scorta di un asserito artato frazionamento di un unico impianto, ritenuto tale in ragione della riconducibilità alla medesima compagine societaria dei soci di due iniziative imprenditoriali aventi ad oggetto la realizzazione di due impianti localizzati su terreni adiacenti.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha sottolineato che “La mera detenzione di partecipazioni di minoranza in entrambe le società costituisce un indizio privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza poiché di valenza non univoca, potendo rappresentare una mera diversificazione dell’investimento in capitale di rischio piuttosto che un’ipotesi di artato frazionamento, sicché è del tutto inidoneo, ove non corroborato dalla prova del reale potere di ingerenza dei soci di minoranza nella gestione sociale, a dimostrare l’unicità del centro decisionale e di gestione che costituisce il presupposto essenziale del collegamento societario“.

Il giudice di appello, dunque, condividendo la linea difensiva proposta dallo studio e mutuata dal concetto di unico centro decisionale nel settore degli appalti, ha ritenuto che una partecipazione di minoranza in plurimi veicoli societari titolari di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati su aree attigue, per quanto consistente, non risulterà determinante ove non consenta a tali soci di incidere sulla governance e determinare l’andamento societario, ben potendo rappresentare una mera diversificazione dell’investimento in capitale di rischio. È stato applicato al settore dell’energia da fonti rinnovabili il principio secondo cui l’onere della prova del collegamento tra imprese ricada sulla stazione appaltante, dovendo poi dimostrarsi che per opera di tale particolare assetto societario risulti concretamente inciso l’interesse tutelato dalla norma.

Tommaso Ferrario commenta: “Si tratta di una pronuncia di rilievo, non solo per la frequenza della problematica dell’artato frazionamento nel settore, ma anche per il collegamento con la definizione di unico centro decisionale applicabile al settore degli appalti.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *