Scrivi per cercare

Fiscale Tributario Ultim'ora

Nova Tek ha vinto contro il Fisco per i crediti in ricerca e sviluppo

Massimiliano Leonetti

É stata la 26 esima sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, presieduta dal giudice Lorenzo di Gaetano, a riconoscere le ragioni di Nova Tek S.r.l. contro le pretese del Fisco.

Novatek s.r.l. è stata assistita dallo studio legale e tributario GBA con l’avvocato Massimiliano Leonetti e i dottori commercialisti Guido Gasparini Berlingieri e Marco de Marchis.

La vicenda riguarda alcune verifiche fiscali effettuate dall’Agenzia delle Entrate in relazione agli anni di imposta 2012-2015, finalizzate a valutare la legittima fruizione da parte di numerose aziende del credito di imposta erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo.

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova aveva confermato le pretese dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il progetto di ricerca sarebbe stato privo dei requisiti per accedere all’agevolazione per i crediti in ricerca e sviluppo (art. 1 del DL 70/2011). Secondo il Fisco, infatti, il progetto non aveva le caratteristiche dell’innovazione perché si era sviluppato in tempi molto contenuti, e aveva dato vita ad un prototipo collocato immediatamente nel ciclo produttivo della Nova Tek.

Una decisione completamente ribaltata in secondo grado dove la CTR Lombardia ha accolto le tesi della difesa di Novatek, secondo cui il progetto fiscalmente agevolato aveva portato alla realizzazione di un prototipo avente le caratteristiche di novità, creatività e incertezza dei risultati, necessarie a far rientrare l’attività nella categoria della ricerca e sviluppo, statuendo quindi che “il credito d’imposta è un credito legittimo in quanto la ricorrente ha documentato che i costi sostenuti rientrano nell’attività di ricerca e sviluppo contemplata nella normativa in questione”.

Il giudice tributario ha così riformato la sentenza di primo grado e annullato gli avvisi di accertamento, riconoscendo le ragioni della società contribuente.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *