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Nuovo Dpcm, grandi catene e negozi al dettaglio: tutte le regole da seguire. L’analisi di Maddalena Valli (Legalitax)

Grandi catene e piccoli negozi di vicinato devono fare i conti con il nuovo Dpcm, entrato in vigore venerdì 6 novembre scorso. Ci sono nuove regole da seguire e limitazioni da rispettare.

Cosa si può fare e cosa no? A fare chiarezza sulla questione l’analisi dell’avvocato Maddalena Valli (nella foto) e della dottoressa Valentina Bordignon di Legalitax Studio Legale e Tributario.

Le regole

Il Decreto preannuncia una nuova linea di misure di contenimento del contagio pandemico, volte alla tutela della salute dei cittadini in ogni ambito della propria vita quotidiana. Tra i vari temi trattati, vi è anche quello relativo alle attività commerciali di vendita al dettaglio, settore che riguarda non solo i piccoli negozi, ma anche le grandi catene di retail.

Il Governo ha previsto due importanti limitazioni per questo tipo di categoria:

  1. art. 1, comma 9, lettera f): a livello nazionale, la chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con specifiche esclusioni diverse a seconda dell’area ove si trova l’attività commerciale;
  2. art. 3, comma 4, lettera b): per le sole aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette “Zone Rosse”) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato n. 23.

In ogni caso tali attività potranno continuare a svolgersi solo ed esclusivamente a condizione che: sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Chi rimane aperto

In sostanza, quali attività commerciali di vendita al dettaglio possono rimanere aperte e, soprattutto, quando?

Le analizziamo dividendole area per area.

AREA GIALLA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia-Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano)

Apertura: delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicuratala distanza interpersonale di almeno un metro; gli ingressi avvengano in modo dilazionato; venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni; rispetto dei protocolli o linee guida nazionali e/o Regionali, in coerenza con i criteri dell’Allegato 10. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11.

Chiusura: nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e dei mercati.  Aperte solo farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

ARANCIONE (Puglia e Sicilia)

Apertura: delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;gli ingressi avvengano in modo dilazionato;venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;rispetto dei protocolli o linee guida nazionali e/o Regionali, in coerenza con i criteri dell’Allegato 10. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11.

Chiusura: nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Aperte solo farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

ROSSA (Calabria, Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia)

Apertura: delle attività commerciali al dettaglio, indicate espressamente nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Chiusura: nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e dei mercati.  Aperte solo le edicole, i tabaccai, le farmacie e le Parafarmacie.

Le attività consentite in zona rossa sono specificare nell’allegato 23* del Decreto. Dove sono inoltre contenute le attività di vendita al dettaglio di prima necessità, che hanno la possibilità di rimanere aperte al pubblico, anche nel caso di classificazione del territorio in Zona Rossa.

Commercio Online

Tra le attività di commercio al dettaglio, il Governo ha deciso di precisare che anche la vendita online rientra tra quelle lasciate aperte al pubblico. Ciò fa presumere che la precisazione scelta dal Governo sia volta a sottolineare che la consegna della merce attraverso corrieri sia giustificata alla luce delle restrizioni imposte nelle Zone Rosse.

Inoltre, lascia uno spiraglio di luce a tutte quelle attività commerciali non ricomprese nell’allegato n. 23, ma dotate di una piattaforma e-commerce. Sarà necessario, quindi, assicurarsi che tutti gli adempimenti legali e fiscali richiesti dal nostro legislatore in materia di e-commerce siano stati rispettati: ad esempio, che la piattaforma abbia delle condizioni generali di vendita, un’informativa privacy e i flag necessari per concludere correttamente la vendita on-line.

Misure anti Covid nei negozi di vendita al dettaglio

Il Governo ha precisato che sarà necessario predisporre precise misure di prevenzione anti-contagio Covid-19 per le attività commerciali di vendita al dettaglio, ovvero:

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure prevenzione.

2. In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

3. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

4. Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

5. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

6. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.

7. L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

8. Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

9. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

10. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Le sanzioni

Cosa comporta l’eventuale violazione delle misure di prevenzione indicate nel DPCM per le attività commerciali di vendita al dettaglio?

Il nuovo Decreto nulla precisa sul punto: infatti, non vengono indicate eventuali sanzioni da applicare in caso di violazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio Covid-19; all’art. 13 si invita solamente il prefetto territorialmente competente ad assicurare l’esecuzione delle misure indicate nel Decreto, potendosi avvalere anche delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri, nonché, ove occorra, delle Forze armate.

Si presume, pertanto, che rimangano in vigore le sanzioni previste dall’art. 4 del Decreto-Legge n. 19/2020.


*

  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
  • commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini neonati;
  • commercio al dettaglio di biancheria personale;
  • commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
  • commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
  • commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
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