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Deloitte Legal assiste vittoriosamente Carboil e Levorato Marcevaggi di fronte al Tar Lazio

Francesco Munari

Deloitte Legal ha assistito vittoriosamente Carboil e Levorato Marcevaggi, due dei principali operatori che svolgono servizi di ricezione, messa a bordo di carburante avio (cd. handling) in diversi aeroporti italiani, nel giudizio instaurato da queste ultime dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’annullamento del recente regolamento ENAC in materia di “costruzione, acquisto e gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione”.

Con la sentenza n. 2200 del 5.2.2024, la III Sezione del TAR Lazio ha accolto il ricorso delle due società, entrambe rappresentate e difese dal prof. avv. Francesco Munari, Partner e Head of practice Port, Shipping and Transport Law di Deloitte Legal, e dall’avv. Andrea Bergamino, Managing Associate e dell’avv. Giulia Zara in collaborazione con l’avv. Francesco P.Bello, Partner e Head of Public and Admin Law di Deloitte Legal.

In particolare, il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative alla carenza di istruttoria e di motivazione alla base del regolamento impugnato, rilevando che esso aveva ingiustificatamente contemplato, quale unico modello organizzativo consentito negli aeroporti italiani, quello secondo cui la proprietà e la gestione dei depositi di carburanti insistenti sul demanio aeroportuale debbano necessariamente spettare al gestore aeroportuale, senza invece considerare la possibilità che tali beni possano rientrare nella proprietà superficiaria degli operatori privati assegnatari di subconcessioni, quali appunto le due società ricorrenti.

A valle di un’ampia e completa ricostruzione del quadro normativo rilvante a livello nazionale e UE, il TAR ha in particolare rilevato che “incombeva sull’ENAC, nell’adozione dell’impugnato regolamento, uno specifico e stringente obbligo di motivazione in ordine al ricorrere della condizione di insuscettibilità di duplicazione e frazionamento di tutte le infrastrutture rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento”, ma che dagli atti del procedimento non traspariva “alcun elemento dal quale potersi desumere che l’ENAC abbia specificamente valutato in relazione alle singole realtà aeroportuali l’impatto dell’iniziativa regolamentare di cui si tratta, nonché la sussistenza degli specifici presupposti di legge per l’esercizio del potere in parola”, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del regolamento impugnato.

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