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Termini di emissione della nota di variazione IVA, la risposta di Agenzie delle Entrate all’interpello di Fantozzi & Associati

da sinistra a destra: Alessandro Catapano Minotti, Vittorio Guidobono Cavalchini, Floriana Reali

Nuovo risultato per lo Studio legale Fantozzi & Associati: il partner Alessandro Catapano Minotti, insieme al dottore commercialista Vittorio Guidobono Cavalchini e all’avvocato Floriana Reali, ha infatti guidato un interpello (ex articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212) all’Agenzia delle Entrate focalizzato sul diritto alla detrazione dell’IVA nei casi in cui questo sia collegato all’emissione della nota di variazione in diminuzione (ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 

Nella fattispecie, il contribuente – assistito da Fantozzi & Associati – lamentava la mancata esecuzione dei pagamenti a lui spettanti in forza di tre diversi contratti di affitto di rami d’azienda. Per l’affittuario è stato tuttavia dichiarato fallimento e l’istante ha quindi avuto accesso alla procedura concorsuale, sebbene l’esito della stessa non gli sia mai stato notificato. 

La richiesta avanzata dai professionisti della law firm verteva dunque sul dies ad quem entro il quale esercitare il diritto al recupero dell’IVA. In altri termini, se la nota di variazione può essere emessa al più tardi entro i novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 o se altrimenti dovesse confluire nella dichiarazione relativa agli anni 2020 (quando è sorto il diritto a recuperare l’IVA) o 2021 (quando è stata emessa la nota). In sostanza, il contribuente riteneva di essere «ancora nei termini per emettere la nota di variazione e, quindi, procedere alla detrazione dell’Iva afferente».

L’Agenzia delle Entrate ha quindi reso risposta, stabilendo un punto fermo utile a colmare quella che si era rivelata una grave lacuna interpretativa, con la risposta n. 593 del 2020. Il diritto alla detrazione dell’Iva, ivi compreso quello collegato all’emissione della nota di variazione in diminuzione, è ancorato al termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, in linea con la regola generale di cui all’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972 e con le indicazioni della circolare n. 1/E/2018. Tale termine scade dunque ordinariamente al 30 aprile e solo per quest’anno al 30 giugno, visto il rinvio predisposto a causa dell’emergenza sanitaria (per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Tuttavia, come si legge nel documento di prassi, «il riferimento contenuto nel citato articolo 19 deve intendersi, infatti, al termine ordinario di cui all’articolo 8, del dPR n. 322 del 1998, e non anche alla previsione contenuta nel comma 7 dell’articolo 2, che considera “valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”; in assenza di un documento emesso nei termini, il diritto a detrazione non può essere esercitato».

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che, laddove il contribuente, “per motivi a lui non imputabili”, non abbia potuto rispettare il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione in diminuzione, avrà comunque la possibilità di presentare un’apposita istanza di rimborso nel termine biennale previsto dall’art. 30-ter del Dpr 633/1972.

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