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Legal4Transport e Quorum vincono al Consiglio di Stato per CFFT S.p.A.

Giuseppe Loffreda Biagio Giliberti

Gli studi Legal4Transport, con il partner avv. Giuseppe Loffreda, e Quorum, con il partner prof. avv. Biagio Giliberti e l’associate Giuseppe Bruno, hanno assistito con successo CFFT S.p.A. nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto gli assetti concessori delle banchine dedicate al traffico delle merci di uno dei più importanti porti commerciali del Paese.

L’appello era stato promosso dalla Roma Terminal Container S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio che, aderendo alle difese di CFFT, aveva respinto la tesi ricorsuale per cui a CFFT di passare dal mercato delle merci a quello dei container nei transiti assentiti sulla banchina pubblica n. 24.

Tanto ha statuito il Collegio, evidenziando che i container “non integrano una categoria merceologica o funzionale, ma sono semplicemente dei contenitori multiuso, adatti per essere utilizzati nelle diverse tipologie di trasporto merci” e che non sussistono criticità, sotto il profilo della pianificazione portuale, a che un’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84 del 1994 possa svolgere operazioni portuali relative anche a prodotti ortofrutticoli trasportati in container refrigerati, su banchine ad uso pubblico, dato che il piano regolatore portuale disciplina le destinazioni d’uso delle aree portuali, non anche le modalità di trasporto delle merci via nave. 

Le statuizioni del Consiglio di Stato sono particolarmente rilevanti laddove si soffermano sulla funzione di pianificazione affidata alle Autorità di Sistema Portuale, qualificando il Piano Regolatore portuale come mero strumento di attuazione infrastrutturale. Se è vero che il PRP individua caratteristiche e destinazione funzionale delle aree del porto e delle infrastrutture conseguentemente realizzate, per i giudici di Palazzo Spada, è altrettanto vero che le relative prescrizioni di per sé non attengono alle modalità di esercizio delle operazioni portuali, né a quelle di trasporto della merce, sin tanto che non venga a mutare quanto programmato dallo stesso piano. 

Di conseguenza, anche il motivo di censura per cui CFFT, quale impresa portuale, avrebbe ritratto da tale forma di utilizzo della banchina pubblica è stato rigettato. Nessuna rilevanza, infatti, è stata attribuita al fatto che, a differenza di un terminalista container, un’impresa portuale non paga un canone per l’occupazione stabile di un’area né ha paragonabili obblighi di investimento nelle dotazioni strumentali e di forza lavoro, potendo avvalersi, come nel caso di specie, di fornitori temporanei terzi. Per il Consiglio, infatti, tale assunto non tiene conto del fatto che le imprese portuali – come CFFT – non possono effettuare alcuna programmazione sulle banchine pubbliche portuali, a differenza dei terminalisti portuali (come Roma Termilan Container) i quali, godendo della disponibilità esclusiva di una specifica banchina e delle aree retrostanti, possono, in via autonoma, calendarizzare gli ormeggi ed organizzare le attività a terra in modo più efficiente ed economico.

Sulla base di questi ed altri principi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3079/2023 ha rigettato l’appello di Roma Terminal Container, confermando la legittimità della revoca dell’aggiudicazione originariamente disposta in suo favore.

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