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Fantozzi & Associati vince in Commissione tributaria Sardegna, applicato per la prima volta principio «chi inquina paga»

In foto gli avvocati Roberto Altieri (a sinistra) e Giovanni Mameli (a destra)

La Commissione tributaria regionale della Sardegna con la sentenza n. 446 depositata lo scorso 24 novembre 2020, ha posto fine a un annoso contenzioso sorto in seguito alla notifica di una serie di avvisi di accertamenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani notificati da un Comune sardo a una società alberghiera, assistita dall’avvocato Roberto Altieri dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati con la collaborazione dello studio della dott.ssa Maria Laura Cappai di Cagliari

La sentenza ha riconosciuto – per la prima volta – una diretta applicazione del principio del «chi inquina paga» per ridimensionare le pretese comunali in materia di Tarsu anche in assenza di una tempestiva formale comunicazione di autosmaltimento da parte del detentore e/o produttore dei rifiuti. 

In particolare, i giudici cagliaritani hanno affermato che la pretesa impositiva debba limitarsi ai «costi fissi di gestione» del servizio, quantificandolo nel 30% della pretesa avanzata con l’avviso di accertamento emesso dal Comune. 

Ancora più nel dettaglio, secondo i giudici, l’imposizione tributaria prevista dalla normativa nazionale e dalla sua attuazione nell’ambito territoriale del Comune non era adeguatamente giustificata e proporzionata al servizio fornito alla società e non teneva nel debito conto dell’autonomo e privato smaltimento dei rifiuti, così come effettuato dalla società contribuente e peraltro mai contestato dal Comune. In definitiva, il pagamento del tributo è dovuto nella sua interezza solo quando il servizio di smaltimento rifiuti venga totalmente svolto dall’ente comunale.

I giudici, inoltre, hanno ritenuto irrilevante la circostanza secondo la quale la società, con riferimento all’anno accertato, avesse presentato la dichiarazione di autosmaltimento oltre i termini di legge, in quanto era fatto noto che la società stessa avesse manifestato la propria intenzione di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti sin dal 2010. In altri termini, i giudici – andando oltre al dato letterale della norma che riconosce la riduzione della tassa a condizione che la dichiarazione di auto smaltimento venga effettuata nei termini di legge – hanno applicato il principio di origine comunitaria della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo il quale gli interpreti del diritto devono, quando possibile, far sempre prevalere la sostanza fattuale ed economica sulla forma (cfr. in tal senso la Sent. CGUE 1 marzo 2012, C-280/10, Kopalnia).

Questa sentenza è la logica conseguenza del principio comunitario elaborato dalla Corte di Giustizia europea (C-551/13) a seguito del rinvio della Commissione tributaria provinciale di Cagliari relativamente alla causa avente ad oggetto le medesime parti, la cui difesa era resa dal Prof. Augusto Fantozzi e dagli Avvocati Roberto Altieri e Giovanni Mameli.

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