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Gioco Online, Tonucci & Partners vince al TAR Lazio per SportPesa

Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 7196/2020, ha ritenuto sussistere profili di dubbio sull’interpretazione resa da ADM nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione

Da sinistra a destra: Quirino Mancini, Alberto Fantini e Luca Spaziani

Tonucci & Partners, con i partner Quirino Mancini, Alberto Fantini e Luca Spaziani e gli associates Giuseppe De Gregorio e Maria Letizia Mancini ha ottenuto dal TAR del Lazio, per la società SportPesa, la sospensione del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con il quale, il 30 settembre 2020, era stata comunicata alla società l’interruzione della raccolta del gioco online dal 4 ottobre.

Il TAR del Lazio, Roma, con l’ordinanza n. 7196/2020, ha ritenuto sussistere profili di dubbio sull’interpretazione resa da ADM nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione, alla luce della “Legge di stabilità 2016”, che aveva previsto il progressivo “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza” in essere al momento della sua entrata in vigore. Il Tar ha inoltre richiamato le audizioni parlamentari in vista dell’adozione della legge di bilancio del 2021 volte a prevedere, nell’ambito di un più ampio “riordino del settore dei giochi pubblici“, una proroga espressa di tutte concessioni che versano nella medesima situazione, anche al fine di consentire l’effettuazione delle gare previste per il 2020 – rinviate a causa dell’emergenza sanitaria – e di garantire un adeguato gettito fiscale, evitando la perdita dei relativi introiti erariali, concludendo per l’accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, con conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire l’attività di raccolta del gioco a distanza a essa gestita in virtù della concessione di cui è titolare, al fine di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, gli interessi erariali, la tutela occupazionale e quella dei giocatori

L’ordinanza si innesta con piena coerenza e continuità in un solco di recentissime pronunce del medesima corte sulla controversa questione del rinnovo delle concessioni per gioco a distanza sulle quali il TAR ha opportunamente fornito alcuni fondamentali principi ed orientamenti in un momentodi oggettiva incertezza regolamentare connesse all’attuale contesto politico.

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